SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING  

IL CANALE INTERNO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING

Profilmec S.p.A. e Ispadue S.p.A. hanno attivato un proprio canale interno di segnalazione di whistleblowing, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.
Ciascuna Società, al fine di disciplinare il processo di gestione delle segnalazioni di whistleblowing, ha adottato una propria “Procedura Whistleblowing”, a cui si rinvia per il dettaglio di quanto indicato di seguito.
Per visionare la procedura adottata da Profilmec, clicca qui.
Per la procedura adottata da Ispadue, clicca qui.
Per la procedura adottata da LIFI s.r.l., clicca qui.

Chi sono i segnalanti?
I soggetti che possono effettuare delle segnalazioni sono:

  • i lavoratori subordinati di Profilmec o di Ispadue;
  • i lavoratori con contratto di lavoro tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio, i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria opera presso Profilmec o Ispadue;
  • i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, i lavoratori autonomi, nonché i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria opera presso Profilmec o Ispadue;
  • i fornitori di beni e servizi di Profilmec o Ispadue;
  • gli azionisti di Profilmec o Ispadue;
  • le persone che, anche di fatto, rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Profilmec o Ispadue.

Cosa si può segnalare?
Oggetto di segnalazione sono i comportamenti, gli atti e le omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione e delle Società, di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

  • violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea espressamente previste dal D.lgs. 24/2023;
  • condotte illecite ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231/2001.

Non sono segnalazioni di whistleblowing:

  • Contestazioni, rivendicazioni o richieste personali relative al proprio rapporto di lavoro (da inviare alle funzioni aziendali competenti)
  • Reclami o contestazioni relativi ai disservizi dalla Società (da inviare alle funzioni aziendali competenti)
  • Informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico
  • Informazioni palesemente prive di fondamento, nonché quelle acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Qual è il canale interno di segnalazione?
La segnalazione può essere effettuata utilizzando una specifica piattaforma informatica accessibile al fondo della pagina cliccando su “Piattaforma Whistleblowing” della Società di appartenenza.
La piattaforma consente di inviare le segnalazioni:

  • in forma scritta;
  • in forma orale, mediante messaggistica vocale o richiedendo un incontro con il gestore della segnalazione.

Chi è il gestore delle segnalazioni?
Per Profilmec il soggetto competente alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è il Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Profilmec.
Per Ispadue il soggetto competente alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è il Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Ispadue.
Il gestore della segnalazione di ciascuna Società, nello svolgimento dell’istruttoria, può avvalersi del supporto di risorse interne specificamente autorizzate ovvero dai professionisti esterni allo scopo incaricati.
Per quanto riguarda le segnalazioni che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 231/2001, il gestore della segnalazione competente informa gli altri membri dell’Organismo di Vigilanza della Società cui la segnalazione si riferisce.

 

IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il canale di gestione interno messo a disposizione da Profilmec e da Ispadue è da utilizzare in via ordinaria e prioritaria.

I segnalanti possono effettuare una segnalazione mediante il canale esterno gestito da ANAC, collegandosi al sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing, solo se:

  • la Società non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.lgs. 24/2023;
  • è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono, altresì, effettuare la segnalazione mediante divulgazione pubblica (es. stampa o social network), se ricorrono i seguenti presupposti:

  • il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 

Resta ferma la possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.

Per l’informativa privacy di Profilmec, clicca qui.
Per l’informativa privacy di Ispadue, clicca qui.
Per l’informativa privacy di LIFI srl, clicca qui.

 
 
 

 


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